NON DISCRIMINATORIO VIETARE FECONDAZIONE ALLE COPPIE DELLO STESSO SESSO
Storica sentenza della Corte Costituzionale
La Consulta: “Non discriminatorio vietare fecondazione alle coppie dello stesso sesso”
Depositata la sentenza 221/2019 della Corte Costituzionale che respinge il ricorso di due coppie di donne che chiedevano l’accesso alla procreazione assistita, vietato dalla legge 40/2004. Smontate le tesi presentate: per i giudici costituzionali non esiste alcun diritto a procreare
Il divieto, per le coppie formate da persone dello stesso sesso, di accedere alla procreazione medicalmente assistita, previsto dalla legge 40/2004, è del tutto legittimo: l’esclusione dalle tecniche di fecondazione artificiale delle coppie formate da due donne (o da due uomini) non rappresenta infatti una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.
Le motivazioni della sentenza
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte Costituzionale presenta una serie di ampie argomentazioni, ricordando che non può considerarsi “irrazionale e ingiustificata la preoccupazione normativa di garantire il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato”, né può ritenersi “arbitraria o irrazionale” l’idea che la famiglia composta da “due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato”.
La Corte non accoglie le considerazioni avanzate dai giudici, contestando le affermazioni riguardanti una presunta corrispondenza fra i casi di “adozione in casi particolari” e la procreazione medicalmente assistita (fra le due fattispecie, dice la Corte, c’è una “differenza essenziale”), come pure la presunta ingiustificata disparità di trattamento in base alle capacità economiche sottesa alla possibilità di recarsi all’estero per poter avere accesso alle tecniche (non “una valida ragione”, sentenzia la Corte). Viene sottolineato come “l’infertilità ‘fisiologica’ della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive” e viene respinta anche l’argomentazione che il divieto di accesso alla Pma incida negativamente sulla salute della coppia.Per la Consulta, in definitiva, è pienamente legittimo il bilanciamento voluto dal legislatore.
Articolo tratto dal “Redattore Sociale”